1. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto, da emanare
a) la richiesta di utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 sia accompagnata da certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche del prodotto, corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi nazionali, di contribuzione fiscale e previdenziale e da un'attestazione che escluda l'impiego di minori nella produzione e garantisca il rispetto della normativa vigente in materia ambientale;
b) per i prodotti di cui all'articolo 1, la richiesta di utilizzo dei marchi sia accompagnata dalla certificazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano ai sensi dell'articolo 1, comma 2, contenente altresì informazioni idonee a determinare l'origine e le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti semilavorati utilizzati nel processo produttivo;
c) i marchi siano apposti esclusivamente sul prodotto finito con modalità atte a rendere immediata e comprensibile l'informazione per il consumatore;
d) il marchio di cui all'articolo 2 possa essere altresì apposto sui prodotti finiti, anche non destinati al consumo finale, realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le caratteristiche dei semilavorati grezzi di cui all'articolo 1, comma 2, con riferimento ai diversi settori produttivi.
3. I marchi di cui agli articoli 1 e 2 sono rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti.